Art. 4.

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Al fine di evitare conseguenze, anche disciplinari, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-bis, il procedimento disciplinare, che comunque deve concludersi entro venti giorni dalla data della contestazione o entro trenta giorni in caso di proroga richiesta dal funzionario istruttore, può essere attivato solo previa verifica della veridicità e della completezza dei fatti esposti nel rapporto».